La considerazione dell’Istituto del Trust, come rapporto di durata e quindi valutato e considerato in una dimensione dinamica ed evolutiva (e non soltanto nella fase genetica-costitutiva), porta con sé una serie di valutazioni e riflessioni che non trovano ancora molta attenzione nella letteratura e dottrina specializzata. Se consideriamo il Trust come rapporto giuridico multiparte e di durata (un ‘ fascio di rapporti giuridici ‘), osserveremo che gli articoli e la disciplina dell’atto istitutivo (e della Legge Regolatrice), non potranno mai prefigurare tutte le problematiche relative alla gestione e amministrazione del Trust nel suo concreto svolgersi. Vi è quindi l’esigenza – diremmo la necessità -, di una Corte specializzata ad operare in particolare ex ante, con rigore, competenza e celerità su tutti gli aspetti relativi ed inerenti la ‘vita’ e le dinamiche di un Trust.
La Repubblica di San Marino, si distingue grazie alla sua innovativa Corte per il Trust e i Rapporti Fiduciari, istituita con Legge Costituzionale del 26 gennaio 2012, n. 1.
La particolarità della Corte sammarinese sta nella facilità al quale vi si può accedere. Non solo gli avvocati sammarinesi possono accedere alla Corte, ma anche gli avvocati italiani, purché siano domiciliati presso un avvocato sammarinese. Considerato che al momento della redazione dell’atto Istitutivo del Trust, non è possibile prevedere tutte le situazioni e gli eventi che si possono verificare successivamente, subentra la Corte, vista come punto di riferimento per la risoluzione di queste dinamiche.
Tra la Corte e il Trustee (o agli altri soggetti legati al Trust) si viene così a creare (su impulso di parte ) un canale di comunicazione, con il trustee che può rivolgere istanza al Giudice per compiere atti utili che non rientrino tra i suoi poteri, ratificare atti già compiuti o fare modificazioni necessarie od opportune all’atto istitutivo. Da ultimo, può ottenere anche una pronuncia relativa al compimento di un atto inerente all’ufficio, qualora si trovi in uno stato di incertezza in merito al compimento di tale atto.
Esistono poi di fatto due sistemi di protezione e tutela per il Trustee e per gli altri Soggetti – nell’ambito della volontaria giurisdizione – , previsti dall’art. 53 L. 1 marzo 2010 n. 42 (Legge istitutiva del Trust ) : a) un sistema di protezione ex ante, ossia precedente al compimento dell’atto, con una richiesta preventiva appunto da inoltrare alla Corte ; b) un sistema di protezione ex post, successivo all’atto che è stato effettuato, in qualche modo per ratificarlo. Ciò a differenza dell’ordinamento italiano dove non esiste un sistema di volontaria giurisdizione come quello previsto nelle legislazioni specifiche in materia di trusts. In Italia le ipotesi di volontaria giurisdizione sono tassative e questo comporta che sovente i Giudici si rifiutino di pronunciarsi in tali ambiti. La possibile soluzione, consistente nell’inserimento di un Arbitrato per ovviare a detta parziale inefficienza del Sistema è di dubbia applicazione fuori da ipotesi di vero e proprio contenzioso e comunque non è in alcun modo paragonabile ad una Corte specializzata.
La Corte per il Trust è concepita come un Tribunale speciale, composto da Giudici non appartenenti alla Magistratura ordinaria ma unicamente da soggetti specializzati sul Trust e sugli argomenti affini , per garantire su tale materia un’elevata competenza e rapidità di giudizio.
Si nota quindi un’inversione e trasformazione del ruolo del Giudice. Mentre in riferimento al diritto dei contratti, il Giudice ordinario interviene per occuparsi dell’inadempimento in casi appunto di contenzioso, oppure anche in caso di breach of trust il Giudice della Corte si occupa di inadempimento, nel caso della volontaria giurisdizione in materia di Trust, il Giudice interviene per assicurare l’esatto adempimento del Trust. Dal ‘Giudice censore a Giudice facilitatore’, in una battuta. Nell’economia generale della valutazione sull’opportunità dell’istituzione di un Trust, anche per consentire un adeguato passaggio generazionale o con altre oggi assai diffuse finalità, questo aspetto, relativo alla scelta della legge regolatrice sammarinese – in riferimento alla presenza di una Corte specializzata – va ponderato in modo adeguato e correttamente valorizzato, avendo la Repubblica di San Marino già legiferato al riguardo ed avendo istituito una Corte specializzata e già funzionante, che può rendere il suo servizio anche a trust interni italiani.
La Corte di San Marino, con il suo approccio innovativo, può fungere da 'faro' per i trust interni italiani. Questo significa che le sue decisioni e interpretazioni possono fornire un modello o una guida per la gestione e la valutazione dei trust in Italia.
La disciplina dell'atto è fondamentale perché regola i diversi aspetti del Trust nel tempo. Essendo un rapporto di durata, gli articoli e la disciplina dell'atto influenzano la gestione e l'evoluzione del Trust nel corso degli anni.

